L’impianto normativo civilistico in materia di bilancio d’esercizio è articolato su vari livelli al cui vertice trova espressione la
clausola generale, che rappresenta i postulati di bilancio, cioè le linee guida che devono ispirare l’intero sistema informativo
del bilancio; seguita dai principi di redazione, la cui valenza si esplicita in criteri-guida per informare la redazione del bilancio
alla clausola generale, e successivamente ancora dai criteri di valutazione che costituiscono la diretta applicazione dei
principi di redazione.
Postulati di bilancio
Il primo comma dell’art. 2423 esprime la composizione del bilancio, in quanto dice che gli amministratori devono redigere il
bilancio d’esercizio, costituito dallo SP, dal CE e dalla nota integrativa. Il cuore dei postulati è evidenziato nel secondo comma
del medesimo art., il quale dice che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Da qui si evinco i veri
postulati di bilancio, cioè quello della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Il primo postulato si traduce nel rispetto degli schemi di bilancio dello SP e del CE, nel
divieto del raggruppamento di voci e nell’ulteriore divieto di compensare partire. Il secondo postulato traduce l’espressione
true and fair wiew. Il termine evidenzia la rilevante soggettività connessa alla redazione del bilancio. Infatti, il bilancio non
potrà mai essere vero in senso oggettivo ma solo in senso legale, in quanto ha una maggiore o minore attendibilità sulla base
della coerenza delle valutazioni alle disposizioni del codice, alle indicazioni dei principi contabili professionali ed alle altre
informazioni di contesto e prospettiche fornite dal soggetto economico. Infine, la correttezza attiene al rispetto delle
modalità di rappresentazione previste dalla legge e dalla tecnica contabile. In alcuni casi, se le informazioni richieste da
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo scopo, tramite una deroga. La deroga può essere fatta solo in casi eccezionali,
dove l’applicazione di una disposizione di legge impedisce la rappresentazione veritiera e corretta. In questo caso la
disposizione non è applicata, inoltre la deroga deve essere motivata nella nota integrativa e deve indicarne l’influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Infine gli eventuali utili derivanti dalla
deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
I principi di redazione
Nell’art. 2423 bis il legislatore offre un ulteriore aiuto per la redazione del bilancio attraverso i principi di redazione. Il
principio fondamentale è quello di prudenza, il quale si collega ad altri due principi di redazione: il principio il quale dice che
nel bilancio devono essere iscritti solo gli utili effettivamente conseguiti nell’esercizio e l’altro principio il quale dice che
bisogna imputare nel bilancio i rischi e le perdite che sono di competenza, anche se conosciute dopo la chiusura
dell’esercizio. Un altro principio di redazione è il going concern, cioè la valutazione delle poste contabili secondo un criterio
di normale funzionamento dell’impresa. Poi anch’esso molto importante il principio di competenza. Vi è poi la valutazione
separata degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci, il quale non è altro che un principio che rafforza il postulato generale della chiarezza. Infine, vi è il principio della continuità dei criteri di valutazioni ed eventuali deroghe; questo
principio è fondamentale per le poste dove vigono differenti criteri di valutazione, in quanto la continuità nei criteri di
valutazione adottati è condizione necessaria per la corretta determinazione dei risultati d’esercizio. Insieme ai principi di
redazione del codice civile sono sommati ulteriori principi derivanti dall’OIC e dal CNDC, i quali sono:prevalenza della
sostanza sulla forma, con il quale si abbandona la forma giuridica per privilegiare la sostanza economica; significatività e
rilevanza, il quale dice che bisogna mettere nel bilancio prima le informazioni significative di rilevanza e poi ulteriori
informazioni meno importanti; la comparabilità, serve a capire le performance aziendali sia in senso temporale sia in senso
spaziale, cioè i bilanci d’esercizio devono essere confrontabili sia con quelli degli altri esercizi, sia con quelli di aziende
diverse; la verificabilità, cioè la necessità di fornire tutte le informazioni aggiuntive per rappresentare fedelmente la realtà
economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda illustrando le ragioni delle valutazioni operate; infine, la neutralità o
imparzialità, il redattore del bilancio deve essere imparziale nelle valutazioni discrezionali tecniche senza privilegiare o
peggio ingannare nessun particolare interlocutore dell’azienda.
I criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono tre: quello del costo, del valore di mercato e del fair value. In particolare, in Italia, si utilizzano
principalmente i primi due, poiché il terzo è applicato dalle aziende che applicano i principi contabili internazionali. I primi
due criteri si contrappongono, perché il primo si basa sul costo storico, cioè il valore d’acquisto dei fattori produttivi, mentre
l’altro si basa sul valore di mercato, cioè un valore di presumibile realizzo, un valore che segue il tempo e l’evoluzione
economica dei singoli beni. Il primo criterio si fonda sull’applicazione stretta del principio di prudenza mentre l’altro, osserva
sempre tale principio, ma, preferisce correre maggiori rischi scegliendo un valore presunto. La prospettiva internazionale
prevede un ulteriore criterio il fair value, esso è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata o una passività
estinta in una libera transazione fra controparti consapevoli e indipendenti. Esso nella pratica non esiste assolutamente,
poiché, di fatto, non esiste alcun mercato a concorrenza perfetta, nessun mercato in cui le parti sono libere e consapevoli e
nessun mercato in cui le informazioni sono equamente distribuite