Negli ultimi anni, l’utilizzo della cambiale è aumentato in maniera consistente. Si tratta di uno strumento utilizzato come forma di pagamento alternativa a contanti o assegni, è diventato anche un buon espediente per i debitori e per le famiglie che vogliono acquistare beni specifici. Vediamo quindi nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.
Cosa sono le cambiali
La cambiale altro non è che un titolo di credito contenente la promessa di pagare o di far pagare, a favore del possessore, una determinata somma di denaro dovuta secondo una specifica scadenza. In poche parole, la cambiale permette al debitore di rinviare il pagamento ad una data prestabilita (idealmente a quando sarà nella condizione di poterlo fare) ed al creditore di entrare in possesso di un titolo di credito che gli conferisce la possibilità di agire nei confronti del debitore, nel caso in cui quest’ultimo si riveli insolvente.
Quante tipologie di cambiale esistono
Esistono due tipologie di cambiale: la “cambiale pagherò”, detta anche “vaglia cambiario”, e la “cambiale tratta”.
nel caso della “cambiale pagherò”, il soggetto debitore promette di pagare una somma di denaro a favore di un secondo soggetto (il beneficiario);
per la “cambiale tratta”, un primo soggetto, chiamato per l’appunto traente, invita un secondo soggetto, il trattario, al pagamento di una somma di denaro a favore di un terzo soggetto, il beneficiario ultimo.
Appare quindi chiaro che, a differenza della “cambiale pagherò”, la “cambiale tratta” mette in campo tre soggetti, sebbene sia corretto specificare che nulla esclude che il traente ed il beneficiario possano essere a tutti gli effetti la stessa persona.
Qualunque sia la tipologia di cambiale, è anche importante ricordare che, affinché essa sia valida, va sottoposta al pagamento di imposta di bollo nella misura dell’11 per mille della somma riportata sul titolo per le “cambiali pagherò” e del 12 per mille per le “cambiali tratte”.
Cosa accade se una cambiale non viene pagata
Se un debitore non riesce a fare fronte al debito e quindi non ha modo di pagare la cambiale, nella maggior parte dei casi, avviene il protesto: l’atto pubblico con cui l’Ufficiale Giudiziario constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale. Una volta effettuato il protesto, questo viene trasmesso al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio il giorno successivo alla fine di ogni mese; mentre la pubblicazione nell’Elenco Ufficiale dei Protesti ha luogo nei dieci giorni successivi.
Nel caso in cui, invece, alla cambiale venga apposta la clausola “senza spese” o “senza protesto” o altra causale equipollente, il debitore è dispensato dal protesto.
Cosa può fare il debitore nel caso in cui venga avviata la pratica di protesto
Il debitore che non ha modo di onorare il suo debito e quindi non riesce a pagare la cambiale, può evitare le conseguenze derivanti dal protesto anche mediante un pagamento tardivo dell’ammontare, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto.